Art. 8.
(Ambito di applicazione).

      1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
      2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno un quarto della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.